Arconet, anticipazione di liquidità per gli enti in dissesto
La Commissione Arconet ha avviato l’esame della proposta di aggiornamento del paragrafo 3-20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, predisposta a seguito della Delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie 27 giugno 2022, n. 8 concernente “Rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario” che ha enunciato il principio di diritto per il quale la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti contratte dall’ente locale prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
La proposta di aggiornamento è stata elaborata al fine di fornire chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione delle seguenti operazioni descritte nelle “Considerazioni” della delibera n. 8 del 2022:
“- Al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l’anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell’ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria….”;
- “Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute”.
La proposta prevede la conservazione del FAL da parte della gestione ordinaria come corretta applicazione della delibera n. 8 in parola, nel rispetto del principio generale n. 18 della prevalenza della sostanza sulla forma, e per evitare appesantimenti degli adempimenti contabili.
Con l’occasione, si propone inoltre di precisare che gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non solo per le anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013, ma anche per le successive anticipazioni di liquidità.
Infine, con riferimento al richiamo, previsto nella delibera n. 8, ad un attento monitoraggio del debito residuo in gestione alla OSL per verificare se ha provveduto ad estinguere le rate in scadenza, che in caso contrario rimarrebbero a carico dell’ente, si propone di segnalare che la gestione ordinaria può procedere al pagamento spontaneo delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità , nel rispetto del principio della prudenza, al fine di evitare l’aggravio degli interessi di mora.