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Arconet, adeguamento contabilizzazione FAL

Arconet ha esaminato la proposta di adeguamento del paragrafo 3.20-bis, concernente le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’articolo 52 comma 1 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 106/2021, che prevede:

1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

A conclusione della discussione la Commissione condivide la seguente proposta di modifica del paragrafo 3.20 bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria:

- le parole “l’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono sostituite dalle seguenti “l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

- dopo le parole “reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.” sono inserite le seguenti “Gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.”;