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Aran, miglioramento tassi di assenza del personale

Aran si è espressa con AFL 41 in materia di miglioramento tassi di assenza del personale

Il quesito è: Le previsioni di cui all’art. 29, in tema di misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale, del CCNL Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, da quale anno possono produrre effetti sulle risorse accessorie?

Risposta: L’art. 29, comma 1 del CCNL del 17.12.2020 chiarisce espressamente che, qualora sulla base dei dati consultivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale appartenente alle diverse amministrazioni del comparto, non possano essere incrementate, rispetto alla consistenza riferita all’anno precedente, le risorse variabili dei fondi destinati alla retribuzione di posizione, di risultato e trattamento economico accessorio. La richiamata norma, pertanto non contiene una previsione specifica volta ad imporre una riduzione delle assenze rispetto alla annualità precedente ma, diversamente, rimette ai singoli enti o amministrazioni l’onere di individuare, preventivamente, gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza del personale.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del medesimo CCNL, l’efficacia della disposizione decorre, come gli altri istituti giuridici ed economici ivi contemplati (salvo diversa esplicita prescrizione), dal giorno successivo all’entrata in vigore del CCNL e, cioè dal 18 dicembre 2020. Si ritiene, pertanto che il primo anno in cui possa essere verificato il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, non possa che essere il 2022 (in relazione agli obiettivi stabiliti nel 2021).