APS: non commerciali le attività verso gli iscritti “tesserati”
Non sono soggette ad imposte dirette le quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, alle Associazioni per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l'Aps è parte. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 115/2024 fornita ad una Associazione che, nel proprio statuto distingue, gli iscritti, cioè in pratica i minori che sono inseriti nel percorso educativo, e gli associati, adulti con mansioni di educatori volontari che beneficiano invece dei diritti di voto.
In particolare, sentito anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente in materia e nel presupposto che l'Aps si qualifichi come ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, l’Agenzia ritiene che “la disposizione di cui all'articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall'Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all'ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata. In particolare, per gli iscritti:
- con riguardo alle quote di iscrizione, si ritiene che esse rientrino tra le entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell'ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Tuir. L'irrilevanza reddituale riguarda sia la quota di iscrizione annuale all'Aps propriamente intesa, sia la parte del versamento che l'Aps, in base a quanto rappresentato, raccoglie e trasferisce all'Aps nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto.
-in relazione ai corrispettivi specifici versati dagli iscritti per fruire delle attività educative dell'Aps si ritiene che gli stessi rientrino tra i proventi che possono fruire della de¬commercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra richiamate.” Si tratta in particolare delle seguenti condizioni:
- l'attività deve essere effettuata «in diretta attuazione degli scopi istituzionali» dell'ente;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Si ricorda che, nel caso di corrispettivi specifici, la de-commercializzazione ai fini delle imposte dirette non vale ai fini IVA. Tali servizi infatti saranno soggetti al regime di esenzione dal 1° luglio 2024 e dovranno quindi essere fatturati, con necessità di apertura di una partita IVA.