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Approvazione delibere tariffe TARI: no alla motivazione

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza n. 81 del 07 Gennaio 2025, ha sottolineato che, nella determinazione delle tariffe TARI, per l’Ente non sussiste l’obbligo di motivazione della scelta adottata.

Nella sentenza si legge:

Sull’obbligo di motivazione di siffatte delibere si veda peraltro la giurisprudenza di questa stessa sezione (cfr. sentenze n. 7719 del 23 settembre 2024 e n. 3781 del 1° agosto 2015) la quale fa riferimento all’art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993. La prima delle richiamate decisioni ha in particolare affermato che: “l’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che «ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3» … Tale disposizione all’evidenza contiene un elemento di limitazione della portata della sottrazione all’obbligo di motivazione degli atti generali definita in via generale dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e richiamata da una parte della giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 22 marzo 2023, n. 2910); ed infatti per la norma generale da ultimo richiamata può escludersi l’obbligo di motivazione nella determinazione delle tariffe (potere esercitato dal Comune ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993), ma sussiste invece l’esigenza di indicare (melius, giustificare), onde consentire un controllo di legittimità, le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe a mente di quanto disposto dall’art. 69, comma 2, dello stesso corpus legislativo.