Approfondimento: ICP e cabine per fototessere automatiche
Con decisione n. 29621 del 22-10-2021 la Cassazione ha ribadito che la pubblicità affissa sulle cabine per fototessere è soggetta al pagamento dell’imposta.
Nello specifico la Suprema Corte ha analizzato la controversia che vedeva coinvolti da una parte la concessionaria che richiedeva il versamento dell’imposta ICP 2015 relativa ad impianti - cabine per fototessere automatiche - presenti sul territorio del Comune e dall’altra la contribuente che riteneva tali cabine dovessero intendersi quale sede di svolgimento dell’attività ed unità commerciale di quest’ultima.
La Corte nella decisione riprende i presupposti applicativi dell’imposta, disciplinati dal d.lgs. 507/1993 in cui all’art 5 si legge: “la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
Si ribadisce altresì che: “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
La Corte ha voluto continuare la propria linea, già precedentemente adottata in altre sentenze (Cass. nn. 7783/2019; 15444/2019; 15445/2019; 15455/2019; 15460-15465/2019; 19067/2019), in cui ribadisce che: “tali postazioni, per evidenti ragioni correlate alla loro stessa struttura e funzione, non possano essere identificate né con la sede legale o statutaria dell’impresa, società di capitali; né con la sede effettiva di quest’ultima, coincidente con il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Tanto meno, poi, potrebbe ipotizzarsi un rapporto pertinenziale di ciascuna delle postazioni delle relative apparecchiature con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale. Invero, le varie postazioni di distribuzione delle fototessere vanno qualificate come singoli beni, dislocati, fuori dalla sede sociale, in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel «complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» che, ex art. 2555 cod. civ., costituisce l’azienda.”