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Approfondimenti: rinuncia all'eredità

Con ordinanza del 22/07/2021 n. 21006/5 la Corte di Cassazione ha ribadito che qualora un soggetto rinunci all’eredità non può essere in alcun modo titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius.

Si rammenta che la stessa Corte aveva affermato, con sentenza n. 15871 del 2020:"Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".

Doveroso portare all’attenzione che l’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede, ma soltanto della qualità di chiamato all’eredità. Infatti, solo nel momento in cui si verifica l’accettazione, anche tacita, il soggetto si considera erede. (Cass. 5247/2018). Di contro, il chiamato all’eredità non si considera soggetto passivo in nessun lasso di tempo intercorrente tra l’apertura della successione e la successiva rinuncia.