Approfondimenti IMU: imposta ridotta per inagibilità e inabitabilità
L’Imu è un’imposta patrimoniale che colpisce la proprietà degli immobili a prescindere dal loro utilizzo.
La condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta ridotta al 50%, per inagibilità o inabitabilità, è costituita dall’oggettiva inidoneità dell’immobile ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi).
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, in cui si legge: “l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quali sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente“.
Quanto sopra riportato è previsto, anche, dal medesimo art. 1 della legge 160 del 2019, comma 747, in cui si sottolinea che è necessario, però, che il proprietario dimostri la circostanza dell’inagibilità o inabilità con una perizia di un tecnico qualificato.
Considerate le normative vigenti, si giunge a conclusione che l’immobile oggetto di manutenzione straordinaria non rientra nei benefici della riduzione IMU al 50%, in quanto non sussistono i presupposti di “inagibilità o inabitabilità” e pertanto l’IMU sarà dovuta e calcolata sulla base della rendita catastale del fabbricato.