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Applicazione di avanzo vincolato e accantonato presunto

In questi primi giorni dell’anno è possibile applicare in conto competenza 2025 avanzo vincolato e avanzo accantonato presunto 2024, quindi prima dell'approvazione del rendiconto 2024. E’ ovviamente vietato applicare avanzo libero e avanzo destinato investimenti, visto che tali quote non esistono prima dell’approvazione del rendiconto.

Se l’ente ha già approvato il bilancio 2025-2027, l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto può essere effettuata dal dirigente finanze (o altro dirigente se consentito dal regolamento di contabilità), ma attenzione, solo se la somma era già stanziata in conto competenza 2024 (“mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate”)

Se invece l’ente si trova in esercizio provvisorio, tale variazione deve essere effettuata tramite delibera di Giunta.

Dispone l’art. 187 comma 3 quinquies Tuel:

Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Tuttavia, l’art. 187 comma 3 quater dispone che se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In caso di applicazione delle quote di avanzo accantonato presunto, occorre fare attenzione a verificare se applicare quote già presenti nel risultato 2023 e non utilizzate in conto competenza 2024, oppure se si vuole applicare alla competenza 2025 quote di avanzo accantonato presunto generate con accantonamenti in conto competenza 2024. In quest’ultimo caso, l’art. 187 comma 3 sexies dispone:

Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.