Applicazione di avanzo accantonato presunto
Ci si pone il problema dell’applicazione dell’avanzo presunto 2023 sulla competenza 2024.
Come noto; non esistono, fino a quando non viene approvato il rendiconto 2023, e di conseguenza non possono essere applicate in forma presunta sulla competenza 2024, le quote di risultato presunto 2023 derivanti da avanzo libero (se positivo) e da avanzo destinato agli investimenti. E’ invece possibile applicare sulla competenza 2024 quote di avanzo presunto vincolate e almeno una parte di quote accantonate. Perché una parte di quota accantonate? Perché non esistono ostacoli all’applicazione di quote di avanzo presunto 2023 derivanti da rendiconto 2022 e non utilizzate sulla competenza 2023, mentre è più tortuosa – ma fattibile - la possibilità di utilizzare quote di avanzo accantonato presunto 2023 derivanti da accantonamenti in conto competenza 2023.
Vediamo di ricostruire quando dispone la normativa.
L’art. 187 comma 3 Tuel dispone:
3.Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
Quindi la norma evidenzia che prima di approvare il rendiconto 2023 è possibile applicare in conto competenza 2024 avanzo presunto vincolato e avanzo presunto accantonato, ma solo la parte derivante da rendiconto 2022 (ultimo rendiconto approvato) non applicata e utilizzata in conto competenza 2023.
Non sono trattate con favore le quote accantonate nel 2023, che in linea generale potrebbero essere applicate alla competenza 2024 a seguito di approvazione di rendiconto 2023, quindi come quote di avanzo definitivo, non presunto.
Tuttavia, il successivo comma 3 sexies dell’art. 187 Tuel dispone:
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
Quindi emerge la possibilità di applicare sulla competenza 2024 anche la quota di avanzo accantonato presunto derivante da accantonamenti 2023, se l’amministrazione approva preventivamente, con delibera di Giunta, un verbale di chiusura attestante la situazione 2023 di tutte le entrate e le spese, aggiornando il risultato presunto complessivo 2023 generato in occasione dell’approvazione del bilancio 2024/2026 ed accompagnandolo dai modelli aggiornati A1; A2; A3, in merito alla scomposizione, rispettivamente, dell’avanzo accantonato, vincolato, destinato investimenti.