Applicazione dell'avanzo libero prima della salvaguardia
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 149/2024 ha affrontato il seguente quesito in merito alla possibilità di “utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (…) PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI, precisando che, alla data attuale, il Bilancio dell’Ente presenta una situazione di equilibrio”.
La Corte dei Conti ritiene che “l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge”.
La Corte dei Conti conclude “rispondendo sul punto al quesito, ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio”.
Purtuttavia non è da eludere un punto precedente della risposta dei magistrati contabili, ovvero: “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato stabiliscono, pertanto, un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione - al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi - che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge”.
In altri termini, l’ente locale deve preventivamente dimostrare l’assenza di debiti fuori bilancio e la sussistenza degli equilibri finanziari di bilancio prima di procedere con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per estinguere i mutui o finanziare spese correnti NON permanenti o spesa di investimento. MA NON E’ NECESSARIA UNA PREVENTIVA DELIBERA DI SALVAGUARDIA, emerge dal testo della risposta dei magistrati lombardi.