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Applicazione avanzo vincolato presunto richiede sempre il verbale di chiusura deliberato dalla Giunta

Per poter applicare alla competenza 2024 (in esercizio provvisorio o in gestione ordinaria) quote di avanzo vincolato presunto 2024, occorre l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, tramite verbale di chiusura.

L’art. 175 comma 5 bis del TUEL rileva la competenza della Giunta per effettuare applicazione di avanzo vincolato presunto in esercizio provvisorio (“Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies”)

L’art. 187 comma 3-quinquies TUEL dispone “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.

L’art. 187 comma 3 quater TUEL dispone “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Il comma 3 dell’art. 187 TUEL aggiunge che “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.


L’art. 175 comma 5 quater TUEL rileva invece la competenza del dirigente se l’avanzo presunto deriva dall’esercizio immediatamente precedente: “le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies”.

Se il bilancio dell’ente locale, approvato entro il 31 dicembre, aveva già previsto l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto, allora occorre entro il 31 gennaio confermare l’esistenza del vincolo. A tale proposito occorre fare riferimento al paragrafo 9.2.5 del principio allegato 4/2 Dlgs 118/2011 e smi: “Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”.