← Indietro

Applicazione avanzo vincolato presunto

La quota di fondo funzioni fondamentali e la quota di buoni alimentari non utilizzati durante il 2020 in molti Comuni devono essere applicate prima del rendiconto 2020.

L’art. 187 comma 3 del Tuel dispone “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

L’art. 187 comma 3 quater del Tuel dispone che “se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al Bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”;

L’art. 187 comma 3 quinquies del Tuel dispone che “le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Il principio contabile di competenza finanziaria All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi , al paragrafo 9.2. evidenzia che “nel caso in cui il Bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il Bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con deliberazione di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate”

L’ente locale può applicare al bilancio 2021 avanzo presunto (prima dell’approvazione del rendiconto 2020vincolato derivante dall’esercizio 2020 e avanzo accantonato presunto risultante nel rendiconto 2019 in tre modi:

- Applicazione in esercizio provvisorio 2021, sul bilancio 2020 – 2022, con delibera di Giunta (art. 175 comma 5 bis lettera a) Tuel;

- Applicazione sulla prima stesura del bilancio di previsione 2021-2023, con proposta da Giunta a Consiglio e approvazione da parte di quest’ultimo;

- Variazione di bilancio 2021 – 2023 in corso d’anno, con atto dirigente finanze ai sensi art. 175 comma 5 quater lettera c) Tuel

Per le finalità di cui sopra, occorre quindi analizzare:

  • vincoli derivanti da leggi e principi contabili
  • vincoli derivanti da trasferimenti
  • vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti
  • vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (finanziati da risorse straordinarie interamente incassate)

Il verbale di chiusura 2020 di Giunta (pre consuntivo) deve quindi focalizzarsi sulle partite vincolate ed eventualmente accantonate, non rilevando le componenti destinate agli investimenti e libere, che sorgeranno solo dopo l’approvazione del rendiconto 2020.

La definitiva determinazione del risultato di amministrazione, e la suddivisione analitica dello stesso, sarà effettuata con delibera di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto finanziario 2020, entro il 30.04.2021