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Applicazione avanzo vincolato per restituire i fondi Covid, basta la determina del responsabile finanziario

Il Decreto Ministero Interno, di concerto Ministero Economia e Finanze, del 19 giugno 2024, in materia di Conguagli (definitivi) fondi Covid chiarisce anche le disposizioni contabili.

Gli enti locali in deficit finale di risorse (ovvero a credito verso lo Stato rispetto ai fabbisogni manifestati), a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Deficit finale” delle Tabelle C e D dello stesso DM.

Se tali enti hanno anche ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022 con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse (ovvero a debito verso lo Stato rispetto ai fabbisogni manifestati), a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

In ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno.