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Applicazione avanzo vincolato in esercizio provvisorio

In questi giorni di esercizio provvisorio, sorgono dubbi in merito alla possibilità di utilizzare risorse che non siano già stanziate sull'esercizio 2022 del bilancio 2021-2023. Uno di questi riguarda la possibilità di applicare l'avanzo vincolato presunto.

Mentre non ci sono dubbi sulla possibilità di applicare l'avanzo presunto 2021 sul bilancio 2022-2024 anche in fase costitutiva, qualche perplessità può destare la stessa tipologia di operazione in esercizio provvisorio.

Sul primo aspetto, il principio contabile evidenzia al punto 9.2: Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Ma anche sul secondo aspetto, il principio contabile è chiaro al punto 8.11: nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

Stessa cosa sintetizza il TUEL all'art. 187 comma 3: Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

Quindi la differenza tra le due casistiche consiste solo nel fatto che per poter applicare avanzo vincolato presunto in esercizio provvisorio occorre, a differenza del bilancio, una relazione documentata del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.