Applicazione avanzo vincolato con atto dirigenziale solo se l'economia deriva da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
L’art. 187 comma 3 quinquies del TUEL dispone che le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
Sul punto, occorre evidenziare che la facoltà data ai dirigenti di applicare quote di avanzo vincolato derivanti dall’esercizio precedente non è così immediata come sembrerebbe da una prima analisi. Il dirigente non può disporre di discrezionalità nel decidere come applicare l’avanzo vincolato laddove la norma pone in evidenza la scelta tra una serie di possibili vincoli. Si pensi al caso delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazione al codice della strada. Diverso è il caso di un trasferimento specifico vincolato a specifica spesa.
In ogni caso, l’applicazione dell’avanzo vincolato derivante da esercizio precedente è possibile sia disposta con atto dirigenziale solo se l’economia deriva da stanziamento derivante da esercizio precedente, ovvero da scelta già espressa da parte del Consiglio comunale.
Detto in altri termini: ipotizziamo che il Comune abbia stanziato 100 a bilancio 2023 per concessioni edilizie e abbia stanziato 100 per manutenzione straordinaria a titolo II 100. Durante l'esercizio 2023, il Comune ha accertato 120 (di cui 20 a dicembre 2023) e ha impegnato 100, interamente esigibile. Ne consegue avanzo vincolato 20. Può il Comune nel 2024 applicare avanzo vincolato 20 con atto dirigenziale e finanziare manutenzione ordinaria per 20 in conto competenza 2024? Si ritiene di NO, proprio per quanto sopra evidenziato.