Applicazione avanzo per i profughi
La Corte dei conti Veneto, con delibera n. 116/2022, si è espressa sulla possibilità di utilizzare una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolata per finanziare spese correnti una tantum legate all'accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina.
L’ente istante riferisce di ospitare nel territorio comunale un gruppo di mamme e bambini, profughi ucraini, a seguito di aiuti umanitari operati in loco dall’amministrazione stessa. Atteso il permanere del suddetto nucleo di profughi nel territorio comunale, chiede se sia ammesso utilizzare una quota dell’avanzo di amministrazione per tale emergenza, non prevista al momento della formazione del bilancio di previsione, da tradursi in buoni spesa per i profughi, contributi economici, mediazione culturale e linguistica, segretariato sociale e orientamento, servizio di supporto psicologico e assistenziale. Precisa che l’uso dell’avanzo, accertato in sede di approvazione del rendiconto 2021, sarebbe limitato alla quota non vincolata, per sostenere la sovra citata spesa corrente una tantum, legata all’emergenza dei profughi provenienti dall’Ucraina, e sarebbe circoscritto all’esercizio 2022.
I magistrati hanno innanzitutto richiamato l’art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione, che rimette alla legislazione esclusiva dello Stato la materia delle “funzioni fondamentali di Comuni (…)”. Dette funzioni sono declinate all’art. 14, comma 27, D.L. 78/2010 che comprende al comma 27, lett. g), la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”.
Il D. Lgs. 112/1998, art. 128, comma 2, fornisce la nozione di “servizi sociali”. Tale disposizione è richiamata dall’art. 1, comma 2, L. 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ai fini della definizione stessa di “interventi e servizi sociali” di cui all’oggetto della legge (ved. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 260/2016/PAR); se ne evidenziano, perimenti, gli artt. 2, comma 1, secondo periodo, (relativo ai profughi) e 6 (relativo alle competenze comunali). Nello specifico, l’art. 31, comma 1, lett. a), D. L. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, fissa i limiti di intervento dei comuni in materia di accoglienza.
La Corte conti ritiene che sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), D. Lgs. 267/2000 per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese” (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delib. 37/2020/SRCPIE/PAR, cit.).
Va però osservato che la quota “libera” dell’avanzo non si sottrae alla volontà del legislatore di conformarne la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, puntualmente indicate, con l’obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. Sezione Lombardia n. 304/2015/PAR).