← Indietro

Applicazione avanzo libero, priorità alla salvaguardia equilibri

La Corte Conti Veneto, con delibera 111/2022 ha risposto a un quesito in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2021, per la sola quota parte non vincolata, accertata in sede di approvazione del rendiconto 2021, per la copertura di tutto o parte degli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all’aumento delle tariffe dei combustibili, limitatamente all’esercizio 2022, richiamando le previsioni di cui alla lettera b) e/o alla lettera d) del comma 2 dell’art. 187, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Con provvedimento di variazione di bilancio, l’ente ha la facoltà di utilizzare tale quota libera per le finalità specificatamente elencate dal medesimo comma 2, in ordine di priorità e, in particolare: per la copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a); per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (lett. b); per il finanziamento di spese di investimento (lett. c); per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (lett. d); per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (lett. e).

La Sezione rileva che la quota “libera” dell’avanzo non si sottrae alla volontà del legislatore di conformarne la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, puntualmente indicate, con l’obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. Sezione Lombardia n. 304/2015/PAR). Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore ha inteso, in alcuni casi particolari, connotati peraltro dal profilo della straordinarietà, dettare disposizioni in deroga alla regola di cui all’art. 187, co. 2, Tuel.

Viene in rilievo, al riguardo, l'art. 109, co. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 che ha espressamente previsto una deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, contemplando, tra le tipologie consentite, le spese di urgenza a fronte dell’epidemia Covid, limitandone l’applicazione agli esercizi finanziari 2020, 2021, successivamente estesa al 2022 ad opera del comma 6 dell’art. 13, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.

Peraltro, la disposizione in commento, ha collocato la nuova e specifica tipologia di spesa in un punto determinato dell’elenco, restando infatti ferme le due precedenti priorità rappresentate dalla copertura dei debiti fuori bilancio e dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tal modo la modifica introdotta lascia inalterata la struttura e la ratio stessa della norma, in termini di tassatività delle spese ammesse e di priorità nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo, con l’obiettivo di preservare il margine positivo generato dall’esercizio.

Occorre peraltro evidenziare che il parere richiesto dall’Ente, come visto, non ha ad oggetto spese correnti nuove o straordinarie, ma più specificatamente riguarda i maggiori oneri evidenziatisi su spese già presenti in bilancio, dovuti al rincaro non previsto delle tariffe energetiche. Tali oneri, che possono qualificarsi come passività pregresse, non hanno evidentemente trovato adeguata copertura nell’importo appostato in bilancio per le ordinarie spese energetiche. Per tale motivo essi non possono correttamente ascriversi alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 187, Tuel che fa riferimento a fattispecie del tutto diversa, autorizzando l’utilizzo della quota libera dell’avanzo “per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente” (lett. d). In questo caso, gli oneri emersi non riguardano la spesa in sé stessa considerata, che rimane a carattere ordinario, ma la sua quantificazione, che evidenzia un fabbisogno incrementato il quale, peraltro, in assenza di una riduzione dei prezzi, potrebbe addirittura consolidarsi nel tempo.

Questa lettura è corroborata dalla circostanza che il legislatore, da ultimo, ritenendo necessario intervenire a supporto delle amministrazioni colpite dai maggiori oneri energetici, lo ha fatto con una specifica previsione normativa recata dall’art. 37-ter, d.l. 21 marzo 2022, n. 21, inserita dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 5, che ha modificato il già citato comma 6 dell’art. 13, d.l. n. 4/2022, in tal modo estendendo la facoltà di impiegare, nel 2022, le risorse contemplate da quest’ultimo articolo al comma 1, per “la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”.

L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui al comma 2 dell’art. 187, Tuel, pertanto, non è contemplata e l’Ente, per dare copertura agli incrementi di spesa delle utenze energetica, per l’anno 2022, potrà utilizzare le risorse previste dal comma 6, dell’art. 13, d.l. n. 4/2022 come modificato dall’art. 37-ter, d.l. n. 21/2022, nei limiti e con le modalità ivi previste, ossia con riferimento ai maggiori oneri che non siano coperti da specifiche assegnazioni statali, calcolati come quota differenziale risultante dal “confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”.