Applicazione avanzo libero, priorità agli accantonamenti
Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia nel paragrafo 5.3.4. che possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione l’avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:
a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
b) al riequilibrio della gestione corrente;
c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.
A prescindere dalle norme emergenziali 2022, tra cui DL 50/2022 art. 40 comma 4, emerge quindi la necessità di dare adeguata copertura agli accantonamenti in conto competenza anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero.