Applicazione avanzo libero, attenzione alla cassa vincolata
L’art. 187 comma 3 bis del Tuel dispone che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
E’ quindi preclusa l’applicazione dell’avanzo libero 2021 sulla competenza 2022 per gli enti che stanno utilizzando anticipazione di tesoreria e che semplicemente stanno utilizzando cassa vincolata per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.
L’applicazione dell’avanzo libero 2021 sulla competenza 2022 è altresì precluso, in tutto o in parte, anche in caso di mancato adeguamento del FCDE e di squilibrio in conto residui.
Il tema della cassa vincolata tuttavia è molto importante, in quanto come stiamo riscontrando nella pratica quotidiana, alcuni Comuni stanno utilizzando cassa vincolata inconsapevolmente, non avendo tracciato i vincoli di cassa – di fondamentale importanza. E presto o tardi arriveranno i rilievi della Corte dei conti, a causa dell’applicazione di avanzo libero che in realtà non si sarebbe dovuto fare se l’ente avesse applicato correttamente i vincoli di cassa.