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Applicazione avanzo presunto in esercizio provvisorio

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto 2022 in esercizio provvisorio 2023 richiede il parere dell'Organo di revisione.

Lo prevede espressamente il paragrafo 8.11 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi: nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

L'avanzo accantonato presunto 2022 puo' essere applicato sulla competenza 2023 limitatamente alla quota di avanzo già presente nel rendiconto 2021 e non utilizzato nel 2022. Non può essere conteggiata la parte di accantonamento sorto in conto competenza 2022. Lo prevede l'art. 187 comma 3 Tuel: Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

Non è invece mai possibile applicare al bilancio di previsione 2023-2025 quote di avanzo presunto libero e quote di avanzo destinato agli investimenti, che non esistono.

La deroga dell'art. 40 comma 4 DL 50/2022 - per il 2022 - e dell'art. 1 comma 775 Legge 197/2022 - per il 2023 - si riferiscono all'avanzo libero determinato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e approvato con il rendiconto. Rileva in proposito la legge di bilancio 2023: 775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

La proposta di ANCI, volta a consentire l'applicazione sulla competenza 2023 del 50% della quota presunta dell'avanzo libero 2022, non è ancora stata presa in considerazione da Governo e Parlamento e ha poche possibilità di successo, proprio per il consueto forte rischio di inesigibilità dei residui attivi (che a dire il vero si verifica spesso anche a seguito di procedure di riaccertamento ordinario fatte in modo frettoloso dagli uffici non finanziari).