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Applicazione avanzo da FAL anche per gli enti in disavanzo

L’art.116 comma 2 del DL 34/2020 dispone in materia di anticipazione di liquidità ultrannuale e consente l’applicazione dell’avanzo accantonato (derivante da accantonamento a Titolo IV spesa) anche agli enti in disavanzo di amministrazione.

La norma in particolare dispone: “Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione”.