Applicabilità del principio di rotazione agli affidamenti sottosoglia di servizi sociali
Il TAR Abruzzo con sentenza n. 365/2024 del 7 dicembre si è pronunciato in merito all’applicabilità del principio di rotazione agli affidamenti sotto la soglia di rilevanza europea inerenti alla gestione dei servizi sociali.
Nel caso esaminato, in particolare, la ricorrente, gestore uscente di un servizio, lamentava il mancato invito della stessa, da parte del Comune resistente, ad una procedura negoziata postulando la violazione del nuovo Codice dei contratti pubblici che escluderebbe, nella tesi attorea, l’applicazione del principio di rotazione ai servizi sociali.
Il TAR ripercorrendo il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente sull’inapplicabilità del principio di rotazione agli affidamenti di servizi sociali sottosoglia in ragione dell’omesso rinvio interno ad opera dell’art. 128, comma 8 all’art. 49 del Codice, secondo il Giudicante, infatti, “il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti. Qualora la volontà del Legislatore fosse stata quella di escludere l’applicazione del principio di rotazione agli affidamenti in questione, la disposizione di cui all’art. 128, comma 8 avrebbe dovuto essere formulata mediante una chiara ed espressa deroga al principio di rotazione come prescritto dal comma 4 dell’art. 48”.
Secondo il Collegio, inoltre, gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sottosoglia “soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice” evidenziando che “l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3, ovvero <garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti>”.
Il TAR, a tal proposito, riporta un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “la circostanza che l’art. 128 del codice, non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 richiedendo l’applicazione dei “principi e i criteri di cui al comma 3°…”, non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta che deve rispettare - oltre alle regole della contrattualistica pubblica e ai principi generali del codice dei contratti pubblici - anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128, secondo il quale “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”.
Il Collegio, pertanto, ha concluso che “per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 cit., poiché argomentando diversamente si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3” (ibidem, T.A.R. Catania n.1370/2024).
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