← Indietro

Applicabilità del soccorso istruttorio processuale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2042/2024 del 1° marzo 2024, pronunciandosi in un giudizio avente ad oggetto la legittimità degli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Direttore dell’esecuzione del contratto di igiene urbana e raccolta di rifiuti urbani con particolare riferimento al provvedimento di aggiudicazione emanato, è tornato a chiarire i criteri per l’applicazione del soccorso istruttorio processuale.

Il Collegio, in particolare, ricorda che detto istituto è “ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento”, infatti, per costante giurisprudenza amministrativa risulta che “siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826)”.

Il giudicante osserva, inoltre, che per concorde giurisprudenza del Consiglio stesso, l’istituto in esame è finalizzato a supplire “a carenze di natura formale…” (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242) o a “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020 n. 2146), evitando di pregiudicare l’operatore “impreciso” ma “affidabile”, ricordando, tuttavia, che l’istituto del soccorso istruttorio processuale non può costituire “una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5144; V, 13 maggio 2019, n. 1030 e, più di recente, Cons. Stato n. 7145 del 2022 cit.).