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Appalto lavori, le linee guida ANAC esistenti non sono più vincolanti

Il TAR Campania con sentenza n. 529/2025 ha ribadito che le linee guida Anac non sono più vincolanti dopo l’entrata in vigore del nuvo codice dei contratti pubblici Dlgs 36/2023.

Il caso riguarda il ricorso proposto di un’impresa arrivata terza in graduatoria in una gara per l’affidamento di un appalto di lavori. Il bando prevedeva l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, secondo l’impresa terza classificata, la Stazione Appaltante non ha compiuto delle valutazioni corrette perché contrastanti con le linee guida Anac, in particolare le Linee guida n.2 sul corretto utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’attuale codice dei contratti pubblici ha eliminato rispetto al precedente codice Dlgs 50/2016 le disposizioni volte a dare forza vincolante alle linee guida ANAC. Nel contempo però la nuova normativa non ha abrogato le linee guida Anac esistenti.

Il Tar Campania, con la sentenza 529/2025, ha ricordato che il Codice Dlgs 36/2023 “ha espunto il potere di Anac di emanare linee guida attuative del codice e altri strumenti di regolazione flessibile”. Secondo i magistrati, le linee guida Anac, pur non abrogate dalla nuova normativa, non sono vincolanti per la Stazione appaltante, che ha quindi discrezionalità nella scelta delle formule matematiche per la valutazione dell’offerta economica.


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