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APPALTI SOTTOSOGLIA: E’ POSSIBILE RICORRERE ANCHE ALLE PROCEDURE ORDINARIE

ANAC, con parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, pubblicato in data odierna sul sito di ANAC, ha stato chiarito che deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.

L’unico limite evidenziato da ANAC consiste nel rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del nuovo Codice Appalti che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Pertanto, ad avviso di ANAC, il RUP sarà tenuto a valutare per ciascuna procedura il risultato da conseguire così da salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. Egli dovrà quindi dare conto delle motivazioni per le quali è stata adattata la decisione di operare con una dinamica di affidamento più dispendiosa in termini di tempo e lavoro, rispetto alle alternative.