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APPALTI PUBBLICI: L'INTERESSE STRUMENTALE ALL'ANNULLAMENTO DELLA GARA

Il TAR Toscana, con una recente sentenza, ha affrontato un'importante questione in materia di appalti pubblici, relativa all'interesse strumentale all'annullamento della gara e ai vizi che determinano la necessità di riedizione della procedura.

Il caso riguardava una gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo. La seconda classificata aveva impugnato l'aggiudicazione, contestando sia vizi specifici dell'offerta dell'aggiudicataria sia vizi della lex specialis.

Di particolare interesse è l'analisi del Collegio sull'interesse strumentale all'annullamento dell'intera procedura. Il TAR ha evidenziato che non tutti i vizi della procedura di gara comportano necessariamente la riedizione della stessa. In particolare, la mera omessa indicazione dei costi della manodopera nella legge di gara, in violazione dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, non costituisce automaticamente causa di annullamento della procedura quando tale omissione non ha concretamente inciso sulla formulazione delle offerte.

Come chiarito dal TAR, richiamando precedenti pronunce, per determinare se un vizio comporti la necessità di ripetere l'intera procedura occorre verificare se esso abbia reso "sostanzialmente impossibile od estremamente difficile la presentazione di un'offerta" conforme alle prescrizioni di gara. La giurisprudenza del TAR Toscana ha infatti precisato che l'interesse strumentale alla riedizione della gara può essere fatto valere solo in presenza di vizi che abbiano effettivamente compromesso la par condicio tra i concorrenti o reso impossibile la corretta formulazione delle offerte.

Particolarmente significativa è anche l'affermazione secondo cui, come evidenziato nella sentenza n. 1005 del 2021, i vizi relativi ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, quando rendano impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi, possono determinare la necessità di ripetere la procedura, non essendo sufficiente la mera rinnovazione della fase di valutazione.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che, pur riconoscendo la possibilità di far valere l'interesse strumentale alla riedizione della gara, ne circoscrive la portata ai soli vizi che abbiano effettivamente compromesso la regolarità della competizione, evitando che tale interesse possa tradursi in uno strumento di mera contestazione formale delle procedure di gara.

La decisione fornisce quindi importanti indicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, chiarendo quando i vizi della procedura impongano effettivamente la sua integrale ripetizione e quando invece sia sufficiente un intervento più circoscritto di rettifica degli atti di gara.