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Appalti pubblici: i limiti al soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 804 del 3 febbraio 2025, ha confermato l'esclusione del gestore uscente dalla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar/tavola. La decisione, che conferma quanto già stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 9008/2024, riguarda una gara del valore di oltre 6,5 milioni di euro per una durata di 60 mesi.
La società appellante, che era l'unico partecipante alla gara in qualità di gestore uscente del servizio, è stata esclusa per significative carenze riscontrate nella sua offerta tecnica, in particolare per quanto riguarda la progettazione. I Giudici hanno rilevato due fondamentali criticità: da un lato, una evidente difformità del progetto tecnico-grafico rispetto alla planimetria fornita nel bando di gara, con modifiche sostanziali allo stato dei luoghi come l'inserimento di una finestra inesistente, l'omissione di una colonna portante e lo spostamento del vano ascensore; dall'altro, una grave lacuna nella descrizione progettuale della buvette, elemento espressamente richiesto dal disciplinare di gara.
La sentenza ha ribadito principi fondamentali in materia di procedure ad evidenza pubblica, sottolineando come le offerte tecniche debbano essere caratterizzate da massima linearità e chiarezza, al fine di fornire alla Pubblica Amministrazione un quadro certo degli obblighi contrattuali. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'incertezza e l'indeterminatezza dell'offerta, così come la sua incompletezza, costituiscono valide ragioni di esclusione, anche in presenza di un unico partecipante alla gara.
Di particolare interesse è il passaggio della sentenza in cui i Giudici hanno escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, sottolineando che tale strumento non può essere utilizzato per sanare carenze dell'offerta tecnica o economica. La decisione ha inoltre precisato che non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo nel caso di esclusione per irregolarità dell'offerta tecnica, trattandosi di un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza.
La pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che mira a garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure di gara pubblica, richiedendo agli operatori economici particolare attenzione e diligenza nella predisposizione delle offerte tecniche, che devono essere complete, determinate e conformi alle prescrizioni della lex specialis di gara.
La vicenda evidenzia come, anche in presenza di un unico partecipante, le stazioni appaltanti siano tenute a verificare rigorosamente la conformità delle offerte ai requisiti di gara, senza possibilità di deroghe o attenuazioni dei criteri di valutazione, nell'interesse superiore della corretta gestione delle risorse pubbliche e della trasparenza amministrativa.