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Appalti PNRR/PNC, TAR chiarisce la questione: si applica il nuovo Codice dei Contratti

In merito all’applicazione del nuovo Codice dei Contratti ad appalti con risorse a valere sul PNRR/PNC con determina a contrarre bando di gara successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (1° luglio 2023) si è venuta a creare una certa confusione, che ad oggi sembrerebbe essere superata da quanto stabilito da due recenti pronunce di due diversi TAR.

È necessario in primo luogo rilevare che il MIT, con due pareri (n. 2153/2023 e n. 2160/2023), giungeva a risolvere la questione in oggetto in modo discordante.

Nel parere n. 2153/2023, infatti, il MIT rilevava che: “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”, mentre, il successivo parere n. 2160/2023 (ad oggi non più consultabile sul sito Supporto Giuridico del MIT) addiveniva alla soluzione opposta.

Sul punto si sono pronunciati, come detto, due diversi TAR. La sezione I del TAR Umbria con sentenza n. 758 pubblicata in data 23 dicembre 2023, ha osservato che: “Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»” posto che l’art. 226 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) stabilisce che per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Alla medesima conclusione è giunta la sezione II-bis del TAR del Lazio con la recentissima sentenza n. 134/2024 pubblicata il 3.1.2024, secondo cui: “la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 […], collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione” il Collegio, infatti, in merito all’art. 225 comma 8 del nuovo Codice osserva che lo stesso “si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati”.

In conclusione, nonostante la non chiara posizione del MIT in relazione all’applicazione delle norme del nuovo Codice dei Contratti a partire del 1° luglio 2023 alle procedure di affidamento con finanziamenti PNRR e PNC, la giurisprudenza amministrativa che si è fino ad ora occupata della questione appare concorde nel ritenere che a partire da tale data gli affidamenti in oggetto dovranno trovare applicazione le norme del D.lgs. 36/2023 e non più quelle del vecchio Codice dei Contratti.