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Appalti PNRR – Applicabilità delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 anche successivamente al 1° luglio 2023

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7496/2024 è tornato a trattare il tema della legge

applicabile a fasi delle gare successive all’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti

(D.lgs. 36/2023) relative a procedure finanziate con fondi PNRR.

Il Collegio disattendendo quanto stabilito dal giudice di primo grado, il quale aveva

affermato “che, siccome la determina a contrarre è stata adottata il 17 agosto 2023 e il

bando è stato pubblicato in data successiva, la gara avrebbe dovuto essere disciplinata

dal d.lgs. n. 36/2023”, ha stabilito che “Contrariamente a quanto affermato dal TAR è

certa la perdurante vigenza delle disposizioni speciali in materia di appalti PNRR

che contengono rinvii fissi a precise disposizioni del d.lgs. n. 50/2016”.

Il Consiglio ha poi osservato che “il rinvio a un testo normativo (o ad una singola

disposizione) contenuto in un diverso testo (o anche in una diversa parte del testo

medesimo) non può essere definito “statico” o “dinamico” di per sé, ma, deve essere

esaminato caso per caso” e che nel caso della disciplina delle procedure finanziate con

fondi PNRR “le disposizioni del d.l. 77/2021 (atto rinviante) non fanno pressoché mai

riferimento alla fonte in sé, bensì a specifiche disposizioni del d.lgs. n. 50 2016. La

struttura linguistica delle disposizioni contenute nel d.l. 77/2021 non fa intravedere

alcun rinvio dinamico bensì tutti rinvii statici”, pertanto, “la fattispecie di cui si tratta

resta disciplinata da quella disposizione anche nel caso in cui essa dovesse poi

essere sostituita da un’altra successiva”.

In conclusione secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ad alcune fattispecie in

materia di procedure finanziate con fondi PNRR continuano ad essere disciplinate dal

D.lgs. 50/2016 anche dopo il 1° luglio 2023, in quanto la normativa che rinvia ad essere

effettua un rinvio “statico” immune da successive modificazioni normative.