Appalti per nidi d’infanzia: il TAR precisa i criteri per la verifica di equivalenza dei CCNL

Con la sentenza del 16 ottobre 2026, n. 508, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, ha annullato l’aggiudicazione di due lotti relativi alla gestione di nidi d’infanzia, anche comunali, rilevando l’illegittimità del giudizio con cui il RUP aveva riconosciuto l’equivalenza tra il CCNL FISM, applicato dall’aggiudicataria, e il CCNL Cooperative sociali, codice CNEL T151, individuato dalla documentazione di gara.

La questione riguarda l’applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente agli operatori economici di indicare un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla stazione appaltante, purché assicuri ai lavoratori le medesime tutele. La relativa verifica deve essere svolta prima dell’aggiudicazione, secondo i parametri dell’Allegato I.01 al Codice.

Nel caso esaminato, il RUP aveva riconosciuto l’equivalenza economica attraverso una riparametrazione del trattamento retributivo alle diverse ore lavorative previste dai contratti collettivi. Il TAR ha censurato tale metodo, precisando che il confronto deve riguardare le componenti fisse della retribuzione globale annua indicate dall’art. 4 dell’Allegato I.01. La costruzione di una retribuzione annua virtuale, ottenuta adattando i valori alle ore dell’altro contratto, altera il parametro di valutazione stabilito dal legislatore.

La pronuncia approfondisce anche la verifica delle tutele normative. Il giudizio deve considerare gli istituti contrattuali pertinenti alle figure professionali impiegate nell’appalto e consentire di apprezzare la marginalità degli eventuali scostamenti. Nella fattispecie sono state rilevate differenze significative nella disciplina del lavoro supplementare, del tempo parziale e del periodo di prova. Il richiamo alla natura complessiva della valutazione non consente di superare carenze istruttorie, errori nei raffronti o conclusioni prive di adeguata giustificazione.

Il TAR ha pertanto disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, demandando all’amministrazione la rinnovazione del giudizio di equivalenza secondo i criteri indicati nella sentenza. La decisione riguarda la specifica verifica sottoposta al giudice e non introduce un divieto generale di partecipazione per gli operatori che applicano il CCNL FISM.

Per i Comuni e le altre stazioni appaltanti, la pronuncia suggerisce particolare attenzione alla predisposizione della documentazione di gara e alla successiva istruttoria del RUP: il confronto tra contratti collettivi deve essere documentato e motivato, distinguendo le componenti economiche dalle tutele normative e riferendo la valutazione alle professionalità concretamente impiegate nel servizio.