Appalti: niente più invio relazione sulle procedure ad ANAC
Con delibera n. 183 del 5 aprile 2022 e relativo Comunicato del Presidente, sono state fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione indicazioni aggiornate per la redazione delle relazioni sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.
L’obbligo di redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui agli articoli 99 e 139 del Codice riguarda sia i settori ordinari che quelli speciali per le procedure sopra soglia comunitaria. Esulano dall’obbligo di redazione, inoltre, le ipotesi di appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, oppure gli affidamenti di concessioni.
In considerazione dell’assenza di vincoli di forma per la redazione delle relazioni uniche le informazioni ivi contenute possono essere veicolate all’interno dell’avviso di aggiudicazione stilato a norma dell’articolo 98 del Codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, nell’ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori, ANAC suggerisce di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice all’interno dell’avviso di aggiudicazione.
Dato che il rispetto di tali obblighi costituisce condizione abilitante all’accesso dei fondi comunitari, ANAC nella delibera fornisce indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti.
L’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni ex articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, non può sostituire, invece, l’obbligo di pubblicazione delle relazioni uniche.
Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati, inserendo un nuovo campo nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda di aggiudicazione.
ANAC precisa che, in ogni caso, la documentazione volta a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, contenente le informazioni richieste per l’adempimento degli obblighi in esame, dovrà essere conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della sentenza, così come disposto dal comma 4 dell’articolo 99 e dal comma 3 dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici.
A far data dal 25 ottobre 2023 le informazioni sugli affidamenti, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all’interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»). Sulla base di quanto esposto, l’Autorità precisa non metterà a disposizione né pubblicherà alcun modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione.
La delibera n. 183 fa però venir meno l’obbligo di invio delle relazioni dettagliate previsto dalla Delibera del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 (che ha reiterato la previsione circa la predisposizione e l’invio della relazione dettagliata in quanto funzionale alla raccolta dei dati utili per l’attuazione di quanto previsto
all’articolo 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici), spingendo le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici a non procedere con la trasmissione cartacea di tali relazioni. Anche ai fini di una futura implementazione del sistema di rating di impresa, le informazioni sull’esecuzione del contratto contenute nell’attuale relazione dettagliata non sarebbero adeguate allo scopo, e dovrebbero, comunque, essere acquisite in modalità digitale.