Appalti: momento di emissione della fattura
Nel Principio di diritto n. 17/2020 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il momento di emissione della fattura può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972
Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, l'Agenzia ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. Rifiuto che, in base alla nuova lettera g-ter) dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'articolo 15- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), va disposto per le cause tassative individuate dal Decreto n. 132 del 24 agosto 2020, in vigore dal 6 novembre, al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.