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Appalti: illegittima l’esclusione dalla gara se non adottata dal RUP

Lo stabilisce la sentenza della sezione terza del TAR Lazio n.655/2024. Il caso di specie riguardava un operatore economico nella veste di ricorrente contro il provvedimento di esclusione dalla gara per lavori di manutenzione in cui era risultata prima in graduatoria.

Il ricorrente ha dedotto un vizio di incompetenza, poiché il provvedimento di esclusione è stato adottato dal Provveditore per le Opere Pubbliche del Lazio, dell’Abruzzo della Sardegna e di Roma, in luogo del Responsabile Unico del Procedimento titolato in tal senso.

La sentenza sottolinea a tal fine che: “sul punto, decisiva risulta la considerazione del tenore dell’art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Ciò perché, secondo la Sezione Terza del TAR del Lazio:

  • La disposizione citata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. St., III, n. 2983/2017);
  • “Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell'adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019);
  • Tali conclusioni sono corroborate dalle Linee Guida ANAC n. 3, dalle quali è dato desumere che, ove - come nel caso di specie – la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. in tal senso T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018);
  • Affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018);

Conseguentemente, in assenza di tale casistica è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall' art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna.

Peraltro è utile segnalare che il D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) nell’allegato I.2 “Definizioni delle attività del RUP” all’art. 7, lett. d) sancisce che “Il RUP dispone le esclusioni dalle gare”, stabilendo con chiarezza che tale fase del procedimento è di competenza del RUP.