Appalti e lodi arbitrali: assolvimento imposta di bollo
Per il deposito telematico del lodo arbitrale di cui all'art. 209 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, l'imposta di bollo può essere assolta in alternativa con la modalità virtuale stabilita dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, ovvero utilizzando il contrassegno telematico. In particolare, l'utente che intende assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario. Sarà cura dell'utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dall' articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972). Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, nella consulenza giuridica n. 9 del 1° luglio 2021 rilasciata ad ANAC, che chiedeva la possibilità di assolvere l'imposta di bollo, oltre che con le modalità virtuali e con il contrassegno telematico, con il modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo preventivamente individuato dall'Agenzia delle entrate.
L'art. 209, comma 13 stabilisce che «Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Con Delibera n. 48 del 2019, ANAC, oltre a fornire le istruzioni per la formazione e il deposito telematico del lodo, ha indicato le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo "in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015). In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente".
ANAC evidenzia che l'assolvimento in modo virtuale, pur essendo una innovazione, ha fatto emergere delle problematiche in quanto la procedura di cui all'art. 15 "... è pensata in relazione a contribuenti che mettono un numero elevato di atti all'anno, tra i quali non possono includersi gli arbitri (per i quali, tra l'altro, per il principio di rotazione imposto dal regolamento della camera arbitrale, è altamente improbabile la possibilità di svolgere più di uno/due arbitri l'anno)." Da qui la conferma, da parte dell'Agenzia delle entrate, di poter utilizzare anche il contrassegno telematico, annullato con le modalità di cui sopra, ma non di utilizzare il codice tributo per il versamento ai sensi del DM 17/06/2014, art. 6, che disciplina solo l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici aventi rilevanza fiscale.