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Appalti e crisi dell'impresa: sospendere l'art. 110 c. 6 del Codice

Con la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020 l’Autorità ha approvato l’atto di segnalazione n. 10/2020 concernete la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato.

In particolare, ANAC chiede al Governo l’opportunità di sospendere la vigenza dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e, per l’effetto, di allineare la sua entrata in vigore con quella dell’articolo 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019 che ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi dell'impresa, al quale la norma fa riferimento e che detta una complessa disciplina con riferimento sia alla prosecuzione dei contratti pendenti tra stazione appaltante e impresa esecutrice sottoposta a procedura concorsuale sia alla partecipazione a nuove gare delle imprese in concordato.

ANAC chiede inoltre di riformulare la disposizione dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, coordinandola con l’articolo 186-bis della legge n. 267/1942 e con l’articolo 95 del decreto legislativo n. 14/2019, nel senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l’impresa in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto di subappalto, la facoltà di chiedere un parere ad ANAC nel caso in cui la documentazione presentata dall’impresa non garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l’affidamento.

Nell'atto di segnalazione, l'ANAC illustra infatti la disposizione che è, di per sé, necessariamente delicata, trattandosi di una norma che si trova a cavallo di due discipline indipendenti (quella dei contratti pubblici e quella fallimentare o di risoluzione delle crisi di impresa), che tutelano interessi contrastanti e per i quali il Legislatore ha cercato di trovare un equilibrio. Tuttavia, sono riscontrabili criticità nella disciplina di dettaglio e nel ruolo non chiaro di ANAC, per le quali si ravvisano funzioni sostanzialmente estranee al mandato conferitole, attribuendole un potere che tende all’amministrazione attiva e che, da un lato, influisce direttamente sulla libertà di iniziativa economica dell’operatore economico, obbligandolo a ricorrere all’avvalimento rinforzato, pena l’esclusione dalla gara, e, dall’altro, rischia di porsi “in concorrenza” con il giudice delegato, dominus della procedura concorsuale.