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Appalti attività sensibili e White List

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1345/2025 del 18 febbraio, decidendo sul gravame interposto da una società affidataria uscente del servizio di accoglienza e di attività connesse svolte in favore di minori stranieri non accompagnati, si è occupato dell’obbligo di iscrizione alla white list anche in caso di appalto di attività c.d. sensibili.

L’appellante in particolare lamentava che non avrebbe dovuto essere escluso per avere espressamente indicato in sede di offerta l’opzione di erogare il servizio di preparazione/erogazione dei pasti affidandolo ad un soggetto esterno sostenendo che avrebbe dovuto essere solo quest’ultimo tenuto a sottostare all’obbligo di iscrizione alla white list.

Il Collegio, in primo luogo, evidenzia che ai sensi dell’art. 9 lett. a) del disciplinare di gara “i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo” tra i quali viene ricompreso “essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list), istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.

Il giudice del gravame sottolinea che per consolidata giurisprudenza dello stesso Consiglio “il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024) e che a nulla rileva nel corroborare la tesi contraria il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 secondo cui “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”.

A parere del Collegio, infatti, “l’esclusione per mancata iscrizione alla white list è ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024).

Pertanto, accertata la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, “in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale connessi alla partecipazione di un operatore economico a una procedura di affidamento di contratti pubblici”, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudice di primo grado ha correttamente concluso per il rigetto del ricorso.