Appaltatori in concordato: rimborso del credito IVA da split con garanzia
L'impresa appaltatrice di diverse commesse ricadenti nell'ambito applicativo dello split payment, che ha fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, rientrando nelle ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del DPR 633/1972, e dell'articolo 8 del DM 23 gennaio 2015, può, in linea di principio, accedere al rimborso disciplinato dall'articolo 38-bis in rassegna e, in particolare, al rimborso accelerato di cui al successivo comma 10.
Per costante giurisprudenza, poi, alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente.
Tuttavia, la circostanza che i debiti pregressi non possano essere compensati con i crediti maturati dopo l'apertura del concordato non esime dall'obbligo di prestare garanzia ai sensi dell'art. 38bis c. 4 e 5 del medesimo Decreto IVA, verificandosi una situazione di rischio che la norma intende tutelare.
Conclude quindi l'Agenzia, nella risposta n. 535/2020: "che il credito IVA chiesto a rimborso in via prioritaria, maturato dopo alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, seppur non aggredibile tout court con le procedure messe a disposizione dell'Erario a tutela dei propri crediti, deve, sussistendone i presupposti, essere assistito dalla garanzia prevista dall'articolo 38-bis, comma 4, del decreto IVA".