Anticipo di tesoreria palesa scarso controllo di gestione
La Corte Conti Piemonte, con delibera 47/2023 ha rilevato le forti criticità correlate al ricorso all’anticipo di tesoreria.
Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di incapacità da parte dell’Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e la reiterazione nell’utilizzo di detto strumento è senza dubbio un elemento negativo della gestione finanziaria dell’ente.
Conseguentemente, il ricorso all’anticipazione di tesoreria per sostenere spese correnti deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (Corte Costituzionale, sent. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tale istituto, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento a medio termine, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Costituzione.Come precisato dal punto 3.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, le anticipazioni di cassa – proprio in ragione del fatto che non costituiscono indebitamento dell’ente, ma sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità – sono da chiudere entro l'esercizio.
La presenza di una anticipazione di tesoreria in progressivo incremento costituisce un non trascurabile indice di assenza di un efficace controllo sulla gestione della spesa che potrebbe condurre a situazioni di squilibrio strutturale e richiede l’adozione di tempestive misure organizzative per rispristinare un adeguato controllo dei processi di spesa al fine di evitare il ripetersi dell’inconsapevole formazione di squilibri di parte corrente.