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Anticipazioni di liquidità, riaperti i termini

Il DL 104/2020 all’art. 55 riapre – dal 21 settembre al 9 ottobre - i termini per l’anticipazione di liquidità ex art. 106 DL 34/2020 per i soli enti che non avessero già ottenuto liquidità nel mese di luglio 2020 (prima domanda).

La Ragioneria Generale dello Stato, sul portale PCC – Piattaforma crediti commerciali – ha comunicato: Si informano gli utenti che è stata riaperta la funzione di Anticipazione liquidità > Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 116 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, da allegare alla richiesta di anticipazione di liquidità per la quale l’art. 55 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha riaperto i termini di presentazione alla Cassa Depositi e Prestiti.

La funzione sarà disponibile fino al 9 ottobre ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.

Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “ Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide, Videotutorial e Glossario”, sezione “ Documenti PA”.

Richiamo normativo:

DL 104/2020 art. 55 Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

  1. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
  2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti gia' adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.