Anticipazioni di cassa su fondi PNRR – nuovi progetti
La Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 19/2023 – di cui abbiamo dato notizia in precedenza – fornisce chiarimenti in merito alle anticipazioni destinate al finanziamento dei nuovi progetti, ricordando che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 279, del 23/11/2021, disciplina le modalità di erogazione delle risorse in favore dei nuovi progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’articolo 2 del predetto decreto individua le modalità attraverso cui l’Ispettorato Generale per il PNRR provvede a rendere disponibili alle Amministrazioni centrali titolari di misure o ai soggetti attuatori le risorse del Fondo a titolo di anticipazione, rimborso e saldo. Al riguardo, si precisa che non è richiesto il caricamento sul sistema ReGiS di alcun documento giustificativo di spesa per poter beneficiare delle predette anticipazioni. L’unico requisito è che il progetto sia censito nel sistema ReGiS .
Con specifico riguardo alle erogazioni di risorse a titolo di anticipazione, l’art. 2, comma 2, del richiamato decreto stabilisce che, di norma, l’importo delle anticipazioni concesse può arrivare fino al 10 per cento della dotazione finanziaria di ciascuna misura, nel caso di erogazione complessiva in favore dell’Amministrazione centrale titolare di misura. Nel caso di anticipazione diretta ai soggetti attuatori, la quota “fino al 10 per cento” è calcolata sul finanziamento PNRR assegnato all’intervento. La richiesta di anticipazione va inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR dall’Amministrazione titolare della misura, anche sulla base delle esigenze manifestate dai soggetti attuatori, attraverso un’apposita funzione del sistema ReGiS, senza alcuna altra formalità salvo la dichiarazione che le procedure di attivazione della misura sono in corso.
In casi eccezionali, debitamente motivati dall’Amministrazione titolare dell’intervento, o dal Soggetto attuatore, l’importo dell’anticipazione richiesto può essere anche superiore al 10 per cento.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i casi eccezionali le richieste di maggiorazione dell’anticipazione legate alle esigenze di cui al comma 18, dell’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (anticipazione all’appaltatore), nonché le richieste di erogazione in favore di interventi che prevedono aiuti e Fondi a leva.
Ne consegue che i soggetti attuatori, possono beneficiare di anticipazioni superiori alla quota del 10 per cento sulla base di una apposita richiesta motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l’intervento deve essere realizzato, come nel caso, si ribadisce, di applicazione del citato comma 18, dell’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 (anticipazione all’appaltatore).
L’anticipazione erogata secondo i criteri suddetti viene reintegrata dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare, mediante il rimborso delle spese sostenute e di volta in volta rendicontate, senza necessità di preventivo esaurimento della quota di anticipazione erogata.