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Anticipazione all'appaltatore fino al 30%, attenzione alla cassa

L'art. 125 del Dlgs 36/2023 Codice degli appalti consente di anticipare all'appaltatore fino al 30% (a prescindere da circostanza particolari tipo Covid). La norma citata rileva infatti al comma 1 primo periodo che "Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento."

Tale possibile allargamento, dal 20% al 30%, può avere effetti negativi sulla liquidità dell'ente; occorre pertanto effettuare una adeguata pianificazione dei flussi di cassa.

In materia di anticipazione all'appaltatore, occorrerà imputare contabilmente sul titolo II in caso di lavori e sul titolo I in caso di beni e servizi. In proposito, Arconet ha rilevato nel parere n. 37:

L’anticipazione del 20% (30%), prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, deve essere contabilizzata in conto lavori:

in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;

in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:

2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);

2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso)

3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze,).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;

OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;

OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;

OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);

acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.