Annullate le linee guida Anac n. 11
Le linee guida ANAC n. 11 in materia di “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea” sono state annullate a seguito della sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2021, n. 218, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma primo Dlgs. n. 50/2016 e smi e la conseguente illegittimità dei successivi commi 2 e 3.
Il comma 3 dell’art. 177 Dlgs 50/2016 e smi assegnava all’ANAC il compito di definire le modalità di verifica in merito all’ottemperanza degli obblighi di esternalizzazione dei concessionari.