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Annullata parzialmente la delibera ARERA MTR-2

Il TAR Lombardia, con sentenza 1459/2023 ha annullato parzialmente la delibera ARERA n. 363/2021, , recante il "Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", in quanto l’Autority è andata oltre i compiti che la norma le ha attribuito.

Secondo il TAR, la deliberazione di ARERA annullata:

- ha invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dall'art. 198 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione ai contenuti di cui al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

- ha attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha, recta via, assegnato agli enti regionali (cfr. art. 196 del D.Lgs. n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale in piena violazione delle competenze dello Stato (cfr. art. 195 del Codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

- ha sovvertito la logica tipica degli atti programmatori in materia ambientale, e, in generale, nei contesti in cui concorrono competenze "multilivello": ai sensi dell'art. 198 bis comma 2 del Codice dell'ambiente il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto. Di contro, con la deliberazione impugnata, il piano programmatorio di prima istanza è divenuto quello regionale;

- attraverso l'esercizio di un potere non attribuitole dalla legge l'Autorità ha determinato un'inversione procedimentale dell'iter di programmazione. Solo dopo l'adozione del Programma nazionale - con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi - l'ARERA avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento.

D'altro canto se fosse competenza di ARERA la determinazione dei criteri di individuazione degli impianti "minimi" non avrebbe ragion d'essere la disposizione di cui all'art. 198 bis del Codice dell'ambiente e, in sua attuazione, la successiva disciplina - identica nella sostanza alle disposizioni di cui alla Delib. n. 363 del 2021 - contenuta nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti (cfr. paragrafo 9.6), che costituisce in realtà la corretta sedes materiae, date le competenze individuate dall'art. 198 bis del Codice dell'ambiente.