E' illegittimo il bando che non rispetta l'equo compenso sui servizi professionali
Il TAR Campania con sentenza n. 469/2025 ha annullato il bando di un Comune per l’affidamento di servizi legali ha violato il principio dell’equo compenso.
Come disposto dall’art. 13 bis della Legge professionale n. 247/2012, rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, articolo introdotto dal comma 1 del medesimo art. 19 quaterdecies, del D.L. n. 148/2017 “si considera equo il compenso ... quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6” (comma 2, dell’art. 13 bis, citato), ovvero dall’attuale D.M. n. 55/2014
Il compenso deve necessariamente essere ragguagliato al contenuto della prestazione, e in particolare all’impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica. L’’Amministrazione può derogare all’applicazione rigida dei parametri del D.M. n. 55/2014 secondo una maggiore flessibilità legata, tra l’altro, anche ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell’art. 19- quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 - particolarmente pregnante nel caso all’esame per essere il Comune resistente interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 247bis del TUEL), “non può negarsi che questi parametri vadano tenuti in conto, potendosi senz’altro ammettere compensi inferiori ma non compensi che risultino completamente sganciati in peius rispetto a quelli liquidabili in base al D.M.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 novembre 2022, n. 7037).