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Ancora su incarichi ai pensionati

La Corte dei conti Lombardia, con delibera 126/2022, ha affrontato una richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.

In particolare, l’Ente chiede: a) se possa essere considerata legittima l'assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 90 del TUEL; b) se l'assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia).

La Sezione si è pronunciata come segue: “Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”.

Richiamo normativo

DL 95/2012 art. 9 comma 5 - È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (122), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.