Ancora rilievi sulla cassa vincolata
La Corte Conti Emilia Romagna, (anche) con delibera n. 149/2023 ha tirato le fila su indagine applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola, in riferimento all’esercizio finanziario 2021, ed il questionario da somministrare agli enti selezionati. Il questionario consta di due sezioni: nella prima si annoverano quesiti concernenti le verifiche di cassa e nella seconda sezione vi rientrano domande relative al fondo rischi da contenzioso. Inoltre, agli enti selezionati è stato somministrato un ulteriore questionario integrativo relativo ai flussi finanziari del PNRR.
Dall’analisi delle risposte fornite dal Comune citato, la Sezione:
-sotto il profilo della liquidità: accerta il mancato accantonamento delle giacenze vincolate, nonostante l’Ente abbia accertato sanzioni amministrative, ex art. 208 del Codice della strada; ulteriormente, accerta la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della inesistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo; e pertanto, prescrive, anche in ossequio al principio contabile della chiarezza, una puntuale verifica sulle giacenze in conti correnti non di tesoreria, sulle cause che ne hanno determinato la loro gestione e i relativi titoli nonché la necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione; inoltre, richiama l’Ente ad attuare, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari); ed infine, richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL);
-in merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso: rileva la mancata adozione di una delibera di Giunta volta alla ricognizione del contenzioso; inoltre, prende atto del successivo accantonamento al fondo rischi da contenzioso nel bilancio 2021; e pertanto, esorta a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’Ente e sull’Organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi; la Sezione, richiama, altresì, l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati in premessa, l’utilizzo della modalità di controllo a campione