Ancora possibile utilizzare avanzo e oneri per spese Covid
L’art. 13 comma 6 del DL 4/2021 Sostegni ter consente anche per l’esercizio 2022 di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero e gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti connesse all’emergenza Covid. In particolare:
All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».
L’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva: Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.