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Ancora pochi giorni per la trasmissione del bilancio consolidato

Il 30 ottobre scadrà il termine per l'invio delle risultanze del bilancio consolidato 2020 alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Tale invio ha natura tassativa pena il divieto di assunzione disposto dall’art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016 e la sospensione degli eventuali pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 161, co. 4, del D.lgs. 267/2000.

Come ricordato nella delibera n. 13/2020/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, l’invio alla BDAP è volto, tra l’altro, ad “assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica” ed assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, co. 6, del D.lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Coloro che non hanno approvato il bilancio consolidato 2020 dovranno comunque procede alla trasmissione della delibera adottata in tal senso. Nel merito l’allegato tecnico di trasmissione al D.M. 12.05.2016 precisa che “Se per l’esercizio non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e per tale motivo l’ente non redige il bilancio consolidato deve trasmettere alla BDAP la delibera nella quale ha dichiarato motivatamente di non dover approvare il bilancio consolidato per tale esercizio, nel rispetto del principio applicato di cui all’allegato 4/4 al D. lgs. 118/2011.

A partire dal 2020 non sono inoltre tenuti all’invio del bilancio consolidato:

- i comuni che abbiano trasmesso la delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale (art. 232, comma 2, del TUEL), la quale produce i suoi effetti a decorrere all’esercizio indicato nella delibera stessa fino a quando non viene meno il requisito della popolazione di cui all’art. 232;

- i comuni che abbiano trasmesso la delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis comma 3 del TUEL), la quale produce i suoi effetti a decorrere dall’esercizio indicato nella delibera stessa fino a quando viene meno il requisito della popolazione di cui all’art. 233-bis oppure viene inviato alla BDAP un bilancio consolidato: in questo caso il documento trasmesso viene sottoposto ai controlli previsti;

- le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi di enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 232, comma 2 o di cui all’articolo 233-bis, comma 3, del TUEL. Per tali enti non è prevista l’acquisizione di delibere né l’applicazione di controlli al bilancio consolidato eventualmente trasmesso”.