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Ancora più stringente il divieto di soccorso finanziario per la società non più di controllo

La Corte dei Conti del Veneto, con delibera 18/2021, ha risposto ad un quesito in merito alla "possibilità di concedere risorse e controllare la finalità strategica e/o garantire il fine e l’interesse pubblico da parte del Comune ad una società che vede la partecipazione pubblica e non più una società a controllo pubblico tramite patti parasociali (redigendi ed approvandi) che consentano, allo stesso modo, il detto controllo attraverso la possibilità di incidere sulle decisioni strategiche e finanziarie della società, mediante l’art. 2, lett. h, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i."

La Corte dei Conti ha rilevato che il venir meno del controllo all’origine pubblico da parte dell’amministrazione comunale (e del conseguente servizio d’interesse generale nei termini che precedono) determini la decadenza del titolo giuridico legittimante il permanere delle erogazioni, quali “soccorso finanziario”, verso la società la cui partecipazione comunale sopravvenuta figuri di minoranza.

Secondo le regole generali elaborate con riguardo all’ in house providing tradizionale (Corte di giustizia UE, sentenza 8 novembre 1999, C-107/98, Teckal; art. 2, comma 1, lett. c) e d), D. Lgs. 175/2016), i soci pubblici debbono essere in condizione di esercitare congiuntamente, tra l’altro, un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’organismo controllato (pluripartecipato) (cfr. TAR Veneto, 363/2018, cit.). L’organismo controllato (pluripartecipato) non deve, così, perseguire interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599; in tal senso: Corte di giustizia UE, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C/183/11, Econord).

Nel caso dell’“intervento straordinario”, per quanto detto, esso può soltanto conseguire, quale atto presupponente (“a fronte di”, dice l’art. 14, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. 175/2016), ad una serie di atti presupposti (“convenzioni”; “contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”; “piano di risanamento”) che ne costituiscono l’antecedente logico (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2001, n. 3169). Orbene, la condivisione di tali atti presupposti, ove espressivi di decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l’attività sociale, da parte di tutti i soci pubblici, è regolata dai principi sovra citati in materia di controllo.

E’ ragionevole ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità corrispettiva -diretta od indiretta- comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo/liberale.